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[1]Gli insegnanti stabili delle scuole rurali di cui al R. decreto 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel grado 12° e ai fini della determinazione dello stipendio da attribuire in detto grado si valuta, in ragione di un terzo, il servizio prestato in qualita' di stabili.
[2]Il servizio prestato e' soggetto a tale riduzione soltanto ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
[3]Gli insegnanti delle predette scuole che siano ancora nel periodo di prova sono inquadrati nello stipendio iniziale del grado stesso.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
