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[1]Le promozioni ai gradi 11° e 10° sono effettuate per anzianita' congiunta al merito e sono disposte con decreto del provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale dell'educazione, per coprire le vacanze verificatesi nel numero dei posti annualmente attribuiti a ciascun Provveditorato a termini del precedente art. 3.

[2]Le promozioni al grado 9° sono effettuate mediante esame di concorso per merito distinto e per esame di idoneita'.

[3]Sono ammessi all'esame di merito distinto gli insegnanti ordinari dei gradi 10°, 11° e 12° che abbiano prestato alla data del decreto che indice l'esame otto anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con qualifica di «ottimo»; all'esame di idoneita' gli insegnanti ordinari del grado 10° che abbiano prestato alla data stessa dieci anni di effettivo servizio di ruolo, compreso quello di straordinario, nelle scuole elementari con la qualifica di almeno «buono».

[4]Gli esami di concorso per merito distinto e quelli per idoneita' sono indetti dal Ministro per l'educazione nazionale che approva la graduatoria e ripartisce i vincitori fra le varie provincie.

[5]Le promozioni al grado 9° sono disposte dal provveditore agli studi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art7 · fonte del testo