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Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, numero 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, e' modificato come segue: "Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare le loro capacita' di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianita' di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole".
Testo in vigore dal 4 giugno 1954 al 16 dicembre 2010
