Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono presentare istanza al medico provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.
Testo vigente dal 14 dicembre 1970
