Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dallo articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica. Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato, sempre che il posto non sia stato gia' occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso.

Testo vigente dal 14 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-11-24;965~art1 · fonte su Normattiva