Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: "e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale".

Testo vigente dal 9 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-31;25~art3 · fonte su Normattiva