Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, puo' essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche. In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previste per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento e' restituito all'amministrazione di provenienza. Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se piu' favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.
Testo vigente dal 11 marzo 1985
