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E' istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica l'insegnamento religioso.

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-05;824~art1 · fonte del testo