Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-05;824~art2 · fonte del testo