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Agli incaricati dell'insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con l'aumento previsto dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-05;824~art8 · fonte del testo