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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale e' autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 giugno 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Giuliano - Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1930-06-05;824~art9 · fonte del testo