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In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, e' autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente: lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965; lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966.

Testo in vigore dal 4 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;462~art1 · fonte del testo