Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' aggiunto il seguente: "Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi".

Testo vigente dal 1 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;380~art1 · fonte del testo