All'articolo 172-bis del codice della navigazione, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere concessa anche:

  • a)per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
  • b)ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura".

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art19 · fonte su Normattiva