All'articolo 172-bis del codice della navigazione, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere concessa anche:
- a)per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
- b)ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura".
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
