Ai fini dell'applicazione del punto 4 dell'articolo IV della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tutelate in virtu' della convenzione stessa non possono godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino, se si tratta di opere non pubblicate e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o piu' periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non possono, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.

Testo vigente dal 11 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-31;102~artunico · fonte su Normattiva