[1]Testo ufficiale italiano, stabilito in virtu' dell'articolo 37.1 b) CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE del 9 settembre 1886, completata a PARIGI il 4 maggio 1896, riveduta a BERLINO il 13 novembre 1908, completata a BERNA il 20 marzo 1914, riveduta a ROMA il 2 giugno 1928, a BRUXELLES il 26 giugno 1948 e a STOCCOLMA il 14 luglio 1967.

[2]I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche, Hanno stabilito di rivedere e completare l'Atto firmato a Berna il 9 settembre 1886, completato a Parigi il 4 maggio 1896, riveduto a Berlino il 13 novembre 1908, completato a Berna il 20 marzo 1914, riveduto a Roma il 2 giugno 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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