[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE RIVEDUTA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971

[4]Gli Stati contraenti, Desiderosi di assicurare in tutti i paesi la protezione dei diritti degli autori sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, Convinti che regime di protezione del diritto d'autore adeguato a tutte le nazioni ed espresso in una Convenzione universale, in aggiunta ai sistemi internazionali gia' in vigore e senza danneggiarli, e' di natura tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e da favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti, Persuasi che un tale regime universale di protezione dei diritti degli autori facilitera' la diffusione delle opere dell'ingegno e contribuira' a una migliore comprensione internazionale, Hanno deciso di rivedere la Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (qui di seguito denominata "la Convenzione del 1952") e, di conseguenza, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo I

[6]Ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~arti · fonte su Normattiva