Il contributo statale annuo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria, e' aumentato di annue lire 60.000.000. La predetta somma e' annualmente ripartita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465. Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e' cioe' di lire 40.000.000.

Testo vigente dal 21 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1262~art4 · fonte del testo