I contributi dovuti dallo Stato alle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far parte dal 1 luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art20 · fonte del testo