E' autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).

Testo vigente dal 1 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-09-05;972~art1 · fonte del testo