E' autorizzato lo stanziamento di lire tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e dalla legge 5 settembre 1951, n. 972, concernente uno stanziamento suppletivo di due miliardi ad integrazione dei fondi suddetti. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1950-1951 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1514~art1 · fonte del testo