La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all'art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' prorogata fino al 31 marzo 1952.
Testo vigente dal 5 gennaio 1952
La liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), di cui all'art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' prorogata fino al 31 marzo 1952.
Testo vigente dal 5 gennaio 1952
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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1514~art3 · fonte del testo