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Per le operazioni di competenza dell'istituto mobiliare italiano derivanti da gestioni per conto dello Stato ovvero da conferimenti dello Stato con vincolo di destinazione, l'istituto stesso trasferisce, con le modalita' di cui ai successivi commi, poteri, diritti, obblighi e compiti ad una "sezione interventi speciali" dotata di personalita' giuridica e di gestione autonoma, della quale e' autorizzato a promuovere la costituzione anche con il concorso di enti di diritto pubblico esercenti il credito a medio ed a lungo termine. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta dell'istituto mobiliare italiano, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sono approvate le norme riflettenti la costituzione e lo statuto della sezione. Le deliberazioni dell'Istituto mobiliare italiano concernenti i trasferimenti alla sezione, previsti al primo comma, sono approvate con decreti del Ministro per il - tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La sezione e' sottoposta a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli atti, i contratti, le convenzioni e le formalita' inerenti e conseguenti alla costituzione della sezione ed alle sue modificazioni nonche' ai rapporti della stessa con lo Stato e con l'Istituto mobiliare italiano, sono esenti da ogni tributo, fermi restando i particolari regimi tributari previsti per le singole operazioni, mentre ai redditi della sezione stessa si applica il regime tributario previsto per l'Istituto mobiliare italiano.
Testo in vigore dal 12 giugno 1973 al 22 settembre 1977
