Le disposizioni che attribuiscono al Ministro dell'Interno i poteri decisionali in ordine ai mutui assumibili da comuni e province per la copertura di bilanci deficitari, sono volte a realizzare, ai sensi dell'art. 119 Cost., il coordinamento, anche congiunturale, dell'autonomia finanziaria locale con la finanza pubblica complessivamente considerata. I criteri decisionali seguiti dal Ministro sono quindi desumibili dagli indirizzi generali della politica finanziaria pubblica, esplicitati nelle leggi finanziarie. Inoltre, le decisioni di diniego o riduzione di importo dei mutui in questione, sono sindacabili dal giudice amministrativo - abilitato ad effettuare anche la richiesta di chiarimenti - per quanto concerne la corretta applicazione sia dei criteri sopracitati nonché di quelli desumibili dagli indirizzi assunti, in via di massima, nel negare o concedere l'autorizzazione, i quali, peraltro, possono essere ricavati da un confronto con altri provvedimenti adottati nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, l. 26 aprile 1976, n. 189, e 2, l. 12 novembre 1971, n. 952, denunziati in riferimento agli artt. 3, 119 e 130 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 119 cost. · Art. 130 cost. · Art. 1 Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977