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I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli esercizi finanziari 1971 e 1972, dall'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 dall'articolo 8 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, sono ulteriormente concessi per gli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980. Al fine predetto, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari. Il Ministro per l'interno e' autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
