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Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni. Al predetto fondo sono devoluti:

  • a)il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960; 1
  • b)le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1969, n. 964

1

La L. 22 dicembre 1969, n. 964, ha disposto (con l'art.9) che "Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e' determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967."

Testo in vigore dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1968 al 14 gennaio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1969, n. 964

    La L. 22 dicembre 1969, n. 964, ha disposto (con l'art.9) che "Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e' determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;420~art3 · fonte del testo