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Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni. Al predetto fondo sono devoluti:
- a)il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960; 1
- b)le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1969, n. 964
1La L. 22 dicembre 1969, n. 964, ha disposto (con l'art.9) che "Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e' determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967."
Testo in vigore dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008
