Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1971 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970. Per le province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e' concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;420~art2 · fonte del testo