I provvedimenti eccezionali di cui all'articolo precedente sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Testo vigente dal 14 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;574~art3 · fonte del testo