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Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, verra' fatto fronte, per l'esercizio 1949-50, con i fondi stanziati nel cap. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, del cap. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nel cap. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 9 marzo 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;44~art2 · fonte del testo