Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1977 al 22 dicembre 1977. Leggi il testo vigente →

La somma di cui al precedente articolo sara' iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, concernente acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 3 marzo 1977 al 22 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-02-23;50~art2 · fonte del testo