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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-10;95~art2 · fonte del testo