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All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e 500 mila, del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
