All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari".
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
