All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari".

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;876~art1 · fonte su Normattiva