A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge. Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a cio' autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformita' a quanto disposto dai precedenti commi. Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato. In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonche' di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 851/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Le norme secondo le quali le quote di aggiunta di famiglia nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato cessano di essere corrisposte, ad iniziare da quelli di importo più elevato in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, non contrastono a) con il principio di eguaglianza rappresentano o una scelta discrezionale del legislatore; b) con l'art. 31 della costituzione non risultandone ostacolata la finalità di favorire l'adempimento dei doveri familiari; c) con l'art. 36 cost. in considerazione della natura non retributiva dell'emolumento; d) con l'art. 53 Cost. perché i redditi debbono essere presi in considerazione, agli effetti che qui interessano, come tali, a prescindere dal soddisfacimento degli obblighi tributari. Questione manifestamente infondata.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art20 · fonte su Normattiva