Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;876~art2 · fonte su Normattiva