I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurano al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni nei confronti di tutta il personale e sull'intero territorio nazionale. L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo, da versare e' fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti. Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari dovuti e non prescritti.

Testo vigente dal 8 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-11;252~art7 · fonte su Normattiva