Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, fara' luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948. Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.
Testo vigente dal 13 giugno 1981
