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Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 16 dicembre 2010
