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Agli ufficiali esclusi, per non aver compiuto il prescritto periodo di comando, dal novero dei parigrado da comprendere nelle aliquote stabilite per la formazione dei quadri normali di avanzamento successivi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ma che alla data di determinazione delle aliquote medesime avevano compiuto almeno un anno al comando o negli incarichi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 16 dicembre 2010
