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Fino alla copertura del posto organico per il grado di capitano di vascello del ruolo speciale del Corpo delle armi navali, i capitani di fregata dello stesso ruolo e corpo, per essere compresi nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, devono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge esistano in ruolo capitani di fregata (AN) che alla data del 31 ottobre 1971 abbiano maturato la suddetta permanenza minima nel grado, si procede alla determinazione della corrispondente aliquota di valutazione, formando il relativo quadro di avanzamento con decorrenza 1 gennaio 1972. Il capitano di fregata (AN) iscritto in quadro viene promosso con la stessa data del 10 gennaio 1972. Da tale data ha inizio il ciclo delle promozioni previste dal quadro VI annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1975 al 9 ottobre 2010
