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Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in L. 1.500.000, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1975 al 9 ottobre 2010
