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Il beneficio di cui al precedente articolo e' concesso a partire dal 1 luglio 1964, su presentazione di apposita domanda documentata. Qualora l'istanza venga presentata oltre l'anno di entrata in vigore della presente legge, il beneficio decorre dalla data di inizio dell'anno accademico in corso all'atto della presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 24 marzo 1965 al 30 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-05;164~art2 · fonte del testo