Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1967, n. 318.
Abrogato dal 30 maggio 1967
Provvedimento abrogato dalla l. 18 maggio 1967, n. 318.
Abrogato dal 30 maggio 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1965 al 30 maggio 1967. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti alle universita' o istituti superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, e' concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di eta', un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 MAGGIO 1967, N. 318
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-05;164~art1 · fonte del testo