A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche' di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Testo vigente dal 18 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-08;9~art1 · fonte su Normattiva