Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'articolo 1, per il comune capoluogo della provincia.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1979 n. 632
1con decorrenza dal 1 febbraio 1979
La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".
Testo vigente dal 6 gennaio 1980
