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All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;934~art2 · fonte del testo