Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1985 al 9 ottobre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' sostituito dal seguente: "I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-03-02;60~art2 · fonte del testo