E' abrogato l'articolo 2 della legge 30 maggio 1970, n. 379. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e' sostituito dai seguenti: "L'importo dei finanziamenti non puo' eccedere il 70 per cento del prezzo dei lavori indicato dalle imprese interessate e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile. La disposizione del precedente comma non si applica ai finanziamenti deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;26~art3 · fonte su Normattiva