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Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anziche' a disposizione. Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.
Testo in vigore dal 24 novembre 1970 al 9 ottobre 2010
