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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 2.800.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 novembre 1970 al 9 ottobre 2010
